venerdì 27 novembre 2009

Convocazione consiglio comunale per lunedì 30/11/2009 alle ore 19.00.




Comunicato del 27/11/2009. IMPORTANTE PARTECIPARE



Convocazione dell’Ufficio Segreteria del Comune di Castiglione Torinese alla Sig.ra Laura Dusio:



Prego la S.V. voler intervenire all'adunanza del Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione - presso la ex sede municipale sita in Piazza IV Novembre n.1 - per il giorno Lunedì 30/11/2009 alle ore 19.00 e Martedì – 01/12/2009 alle ore 19,00 (in seconda convocazione) per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione verbali seduta precedente,

2 Variazione del Bilancio di previsione 2009 e variazione al Bilancio 2009/2011 - assestamento - Variazione n. 4,

3 Statuto sociale della Società Metropolitana Acque Torino SPA, (siglabile SMAT S,P.A,) modifica all'art. 3 "OGGETTO". punto 3.5.

4 Concessione in uso dell'impianto sportivo ricreativo sito in strada Valle Bergero alla Società Polisportiva Pedaggio - Approvazione schema di convenzione.

5. Approvazione atto aggiuntivo al contratto Rep. N. 1545 del 16-11-1992 di concessione del servizio di distribuzione del gas stipulato con ITALGAS SPA

6 Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche e integrazioni

7 Esercizio Associato di funzioni e servizi tra i Comuni di Gassino Torinese, Castiglione Torinese, San Raffaele, Scìolze, Rivalba e Cinzano - Determinazioni in merito.

8. Ordini del giorno, interrogazioni, mozioni e comunicazioni.



Se vostri amici e conoscenti desiderano essere inseriti sulla lista di trasmissione di questi comunicati, basta segnalare il loro indirizzo di posta elettronica rispondendo a questo messaggio.



Diffondete i nostri messaggi. Pubblicizzate le nostre iniziative.

Cordiali saluti

Il Gruppo Consigliare e il Gruppo di Programma di “Rinnovamento e Progresso”

Telefono 3478938904

Sito: http://lauradusio.interfree.it

Indirizzo e-mail: rinnovamentoeprogresso@gmail.com

Blog: http://rinnovamentoeprogresso.blogspot.com/

mercoledì 11 novembre 2009

"Famiglie, chiedete i rimborsi"


Articolo pubblicato su "La Nuova Voce" di mercoledì 11 novembre 2009, anno 11, n. 43, p. 34:


lunedì 9 novembre 2009

Rimborso IVA su TIA


Rimborso IVA su TIA
A completamento delle informazioni precedenti, comunichiamo quanto segue:
1. Per i residenti in Castiglione Torinese prima del 2006, è stato verificato che il Comune, riscuotendo la TARSU, non applicava l'IVA. Quindi non sussiste diritto di rimborso per il 2005 e per gli anni precedenti.
2. Per comodità di compilazione, si allega il modello per la domanda di rimborso IVA in word e senza le istruzioni.
3. La domanda va indirizzata al Consorzio di Bacino, ente gestore dell'incasso.
4. Si allega anche la comunicazione del Consorzio che dichiara di attendere istruzioni dal legislatore.
5. Che tipo di istruzioni? Qualche legge che eviti di rimborsare l'IVA che i contribuenti hanno ingiustamente (secondo la Consulta) pagato. Si allega pertanto anche un recente articolo (IVA su TIA) che racconta che strada potrebbe seguire il legislatore! Retroattiva!

Sempre per i residenti a Castiglione prima del 2006, si ricorda che c'è tempo almeno fino a 2015 per chiedere il rimborso dal 2006 in poi. Quindi, se si vuole evitare di buttar via tempo alla posta e denaro per la raccomandata con ricevuta di ritorno, si può aspettare che la situazione si chiarisca.

Newsletter da www.sanmauroambiente.it
Chi fosse interessato a ricevere la Newsletter da San Mauro, riguardante iniziative per l'ambiente e per la salvaguardia del territorio, può inviare la richiesta a bbonin@tin.it. Si tratta del coordinatore anche di Officina Città Futura, associazione insieme alla quale fu organizzata in Castiglione Torinese la serata dedicata al sole.



Se vostri amici e conoscenti desiderano essere inseriti sulla lista di trasmissione di questi comunicati, basta segnalare il loro indirizzo di posta elettronica rispondendo a questo messaggio.



Diffondete i nostri messaggi. Pubblicizzate le nostre iniziative.

Cordiali saluti

Il Gruppo Consigliare e il Gruppo di Programma di “Rinnovamento e Progresso”

Telefono 3478938904

Sito: http://lauradusio.interfree.it

Indirizzo e-mail: rinnovamentoeprogresso@gmail.com

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TIA, rimborsi compensati

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20 Ottobre 2009

Un emendamento al dl 135 risolve i problemi originati dalla Consulta

Testata: Italia Oggi

L'addizionale ex Eca annulla l'Iva da restituire

Di Maurizio Bonazzi

Tariffa rifiuti senza Iva ma con addizionale ex Eca. È questo il senso dell'emendamento presentato dalla senatrice Cinzia Bonfrisco (Pdl) al disegno di legge di conversione del dl n. 135/2009, attualmente in discussione presso la Commissione bilancio del senato.
Lo scopo dell'emendamento all'art. 20 del dl è quello di arginare la voragine apertasi nei bilanci dei comuni, e dei loro enti gestori, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238/2009, ha riconosciuto la natura tributaria alla tariffa igiene ambientale (Tia) e, quindi, la sua esclusione dall'Iva. L'emendamento Bonfrisco chiarisce preliminarmente che non solo la tariffa igiene ambientale di cui all'art. 49 del dlgs n. 22/1997- ma anche la futura tariffa per la gestione ambientale (prevista dall'art. 238 del decreto ambientale n. 152/2006) sono escluse da Iva. Vengono così integralmente recepite le conclusioni alle quali è pervenuta la Consulta con la sentenza n. 238/2009.

Il provvedimento al vaglio del senato, partendo dal presupposto che la Tia ha natura tributaria, riconosce l'applicabilità dell'addizionale ex Eca, nella misura del 10% anche nel caso in cui la tariffa non venga riscossa, dal comune o dall'ente gestore, con il sistema del ruolo (cioè della cartella di pagamento). L'ex Eca è un addizionale che fu istituita dal rdl n. 2145/1937 per la costituzione di un fondo ad integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza da applicarsi alle imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo. Per effetto della soppressione degli enti comunali di assistenza, nonché per l'abrogazione dei trasferimenti alle province finanziate con l'addizionale, i proventi della stessa vennero introitati dallo stato per essere, dall'1/1/1996, nuovamente devoluti ai comuni dal concessionario della riscossione (art. 3, c. 39, legge n. 549/1995).
Essendo stato chiarito che la Tia è un tributo comunale (peraltro riscuotibile a mezzo ruolo), ne deriva l'applicabilità dell'ex Eca che il comma 2 dell'art. 20-bis esplicita essere dovuta, nella misura del 10%, anche qualora l'ente gestore utilizzi modalità di riscossione diverse dalla cartella di pagamento (es. riscossione diretta). Posto che la Tia deve essere maggiorata del 10% a titolo di addizionale ex Eca (che gli utenti non hanno pagato in quanto mai addebitata dai gestori) ma deve essere esclusa dall'Iva (che gli utenti hanno invece corrisposto nella misura del 10%), il comma 3 dell'art. 20-bis prevede una compensazione automatica tra i due tributi, specificando che gli enti gestori non dovranno procedere al rimborso dell'Iva eventualmente richiesta dagli utenti privati o con un regime di detraibilità dell'Iva parziale.
Per quanto concerne i soggetti (imprenditori e professionisti) che hanno invece portato in detrazione l'Iva per intero, viene esclusa la compensazione con l'ex Eca, in quanto, essendo fatti salvi i comportamenti adottati sino all'entrata in vigore dell'emendamento, resterà valida la detrazione Iva operata e pertanto tali soggetti saranno privi di interesse giuridico a richiedere al gestore il rimborso di un'Iva legittimamente decurtata. Inoltre, vengono fatti salvi i comportamenti adottati dai gestori che avevano assoggettato a Iva i corrispettivi portandosi in detrazione l'imposta sugli acquisti.

Spett.le_________________________________

_________________________________

_________________________________

Raccomandata A/R

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a __________________________________, il________________________________, C.F.:__________________________________e residente in__________________________, Via/P.zza ____________________________________ numero________ cap.____________,

in qualità di:

• _________________________ dell’immobile sito in __________________________, Via/P.zza______________________________________________n.______________, iscritto al Catasto del Comune di___________________________________, Sezione___________________, Foglio___________, Particella_____________, Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;

PREMESSO CHE

ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.

Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare:

“7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU sia della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».”

ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.

Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;

2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

_________________________, lì _________________

Firma

Riepilogo Fatture:

Anno

Fattura n.

Importo

totale fattura

(euro)

Iva versata

(euro)

Totale Iva versata


mercoledì 4 novembre 2009

Laura Dusio chiede all'Amministrazione di intervenire per il cimitero.


Articolo pubblicato su "La Nuova Periferia" di mercoledì 4 novembre 2009, p. 32: